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Sanzioni e interessi

Ultima modifica 9 gennaio 2023

ESTRATTO VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI (TARI)

– art. 15 –

Sanzioni e interessi

1 In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni pari al 30% del tributo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. Al contribuente che non versi alle scadenze riportate sull’avviso bonario di pagamento le somme indicate, è notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con l’indicazione delle somme da versare, maggiorate di eventuali spese di notifica e con l’applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato e relativi interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica, non saranno applicate sia le sanzioni che gli interessi. Decorso infruttuosamente tale termine, l’accertamento notificato acquisisce il titolo di “avviso di accertamento esecutivo” di cui al successivo comma 8.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 11 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di 100 euro.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. ovvero tramite PEC inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
8. L’avviso di accertamento notificato specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni ed interessi previsti per legge, nonché eventuali spese di notifica e, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27/12/2019, costituisce intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento dell'importo indicato entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso (ossia entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, salvo eventuale interruzione per il periodo estivo dal 1° al 31 agosto).
Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, l’atto diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.
In caso di versamento oltre il sessantesimo giorno, l’importo dovuto è maggiorato degli oneri di riscossione stabiliti per legge e degli interessi di mora al tasso legale calcolati a decorrere dal trentunesimo giorno dall’esecutività dell’atto.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.
10. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Per tutto quanto nel regime sanzionatorio non previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.