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Rimborsi

Ultima modifica 26 gennaio 2023

Istanze di Rimborso/Rettifica

 

ESTRATTO VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TASSA RIFIUTI (TARI)

– art. 17 –

Importi minimi

 
 
1. Il contribuente non è tenuto al pagamento TARI se l’importo annuale da versare risulta inferiore o uguale a € 12,00. Nel caso di tributo giornaliero, l’importo non è da versare se inferiore o uguale a € 2,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore o uguale a € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
 

– art. 18 –

Rimborsi e compensazioni

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Non sono eseguiti rimborsi o discarichi di importo dovuto inferiore ai limiti di cui al comma 1 del precedente art. 17. Non è ammessa l’autonoma compensazione di eventuali importi a credito.
4. Qualora sia verificata l’esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, l’ufficio tributi procede ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, adottando una delle seguenti modalità:
a) con detrazione a compensazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) con rimessa diretta, se l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione, ovvero qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia effettuata oltre i 120 giorni dal ricevimento della richiesta di rettifica.
5. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
6. Per i rimborsi di cui al presente articolo, restano salvi gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.