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Matrimonio concordato/riti acattolici

Ultima modifica 3 aprile 2019

Nel caso di matrimonio concordatario o celebrato con un culto riconosciuto dallo Stato italiano è necessario rivolgersi al parroco oppure al ministro di culto di una delle confessioni religiose con le quali l’Italia ha stipulato apposite intese, al fine di procedere alle pubblicazioni religiose per farsi rilasciare la richiesta di pubblicazioni civili da presentare presso il Comune. L’ufficiale di stato civile procede alla pubblicazione.
Per la pubblicazione, Nella sezione Modulistica di quest’area, è disponibile il modulo di acquisizione dei dati necessari affinché l’ufficiale di stato civile possa richiedere d’ufficio la documentazione necessaria a verificare che non vi siano cause ostative al matrimonio che può anche essere inviata via mail o fax agli indirizzi dell'Ufficio.
Effettuate le verifiche l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento con i futuri sposi per la pubblicazione di matrimonio. Se non sono presenti entrambi è sufficiente la presenza di uno solo dei due munito di delega dell’altro e copia del relativo documento di identità. Altrimenti, in sostituzione dei futuri sposi,può presentarsi anche una terza persona, munita di entrambe le deleghe e le fotocopie dei documenti di identità. La pubblicazione di matrimonio rimane affissa, per otto giorni consecutivi, all’albo on line dei Comuni di residenza degli sposi. Trascorsi ulteriori tre giorni dalla data di scadenza della pubblicazione senza che sia stata mossa alcuna opposizione, l’ufficiale di stato civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione e può procedere alla celebrazione del matrimonio nei 180 giorni successivi.
Per il procedimento relativo alla pubblicazione occorre una marca da bollo da € 16,00 se entrambi i futuri sposi hanno la residenza nel Comune, due marche da bollo se hanno la residenza in Comuni diversi. Il pagamento delle marche da bollo può essere effettuato direttamente presso l’ufficio stato civile.
La richiesta di pubblicazione all’eventuale altro Comune di residenza è inoltrata d’ufficio dal Comune procedente.
La pubblicazione di matrimonio deve essere affissa all’albo otto giorni in entrambi i comuni di residenza se i futuri sposi hanno dimore diverse. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo la compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi la pubblicazionesi considera come non avvenuta.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, l’ufficiale di stato civile rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione da consegnare al parroco; nel caso di matrimonio da celebrare con uno dei culti ammessi dallo Stato, l’ufficiale di stato civile rilascia l’autorizzazione alla celebrazione del matrimonio al ministro di culto; in tale autorizzazione è data menzione del fatto che le pubblicazioni sono state effettuate in modo regolare.
Per le donne vedove o divorziate da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine (indipendentemente dal rito prescelto), l’ufficiale di stato civile deve accertarsi che ricorrano le condizioni previste dalla legge per contrarre nuovo matrimonio.
 
Nota
Quando due persone si sposano, il cambio di residenza/indirizzo non è automatico ma occorre che sia inoltrata apposita istanza all' Ufficio Anagrafe.