Contrassegno di Circolazione e sosta per disabili
Corpo Intercomunale Erba-Pusiano-Eupilio, Comando di Polizia Locale, Settore Sicurezza e Polizia Stradale, Segreteria Comando
Ultima modifica 29 agosto 2024
Contrassegno di circolazione e sosta per soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o affetti da cecità (pass invalidi)
CHI HA DIRITTO AL CONTRASSEGNO
I cittadini “con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta”, o affette da cecità totale o parziale, per essere facilitate nella sosta, nella circolazione e nell’accesso alle zone a traffico limitato, possono ottenere il contrassegno di sosta e circolazione seguendo l’iter di seguito indicato.
COME OTTENERE IL CERTIFICATO
Il certificato può essere ottenuto tramite:
• visita medica presso l’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (per Erba presso il poliambulatorio di Via Verdi a Ponte Lambro);
• in occasione della visita per il riconoscimento/aggravamento dell’invalidità civile. In tal caso l’esito della valutazione sarà comunicato da INPS contestualmente al giudizio sull’invalidità e la sussistenza o non sussistenza dei requisiti per il rilascio dello speciale contrassegno (e l’eventuale durata dello stesso) saranno riportati sul verbale di invalidità civile e/o handicap.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per ottenere un elenco aggiornato dei documenti da esibire il giorno della visita si consiglia di contattare direttamente la sede ASL territorialmente competente o consultare il relativo sito internet.
RILASCIO CONTRASSEGNO
Una volta ottenuto dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, la cecità totale o parziale o l’invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore recandosi presso gli uffici della Polizia Locale del Comune di residenza, esibendo la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001), ed una fotografia formato tessera del titolare per ritirare il contrassegno.
VALIDITA’ DEL CONTRASSEGNO
Il contrassegno può avere:
• validità limitata, nei casi di persone che presentano temporaneamente grave limitazione di deambulazione, per eventi infortunistici o altre cause patologiche suscettibili di potenziale evoluzione favorevole della condizione invalidante, e’ possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.
• validità quinquennale, qualora la deambulazione sia definitivamente e gravemente compromessa; alla scadenza dei cinque anni il rinnovo avviene tramite presentazione agli Ufficio del Comando di Polizia Locale del Comune di residenza del certificato del medico curante (medico di medicina generale) che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.
COSA SI PUÒ FARE CON IL CONTRASSEGNO INVALIDI
Il contrassegno di colore azzurro è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell’intestatario a bordo del mezzo di trasporto), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale e nei paesi dell’Unione Europea.
Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.
Il contrassegno consente di:
• circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
• circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
• circolare nelle zone a traffico limitato (ztl) dopo aver fatto apposita richiesta al Comune;
• circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
• sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio “personalizzate”;
• sostare nelle zone a traffico limitato (ztl) dopo aver fatto apposita richiesta al Comune;
• sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato (disco orario);
• sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
• avere aree gratuite riservate nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo.
ATTENZIONE: I veicoli per disabili che sostano nei posti delimitati da segnaletica orizzontale blu sono tenuti al pagamento della tariffa vigente (sentenza n. 21271/2009). È vietata la sosta negli stalli riservati ad altre categorie di veicoli (motocicli, autocarri per carico/scarico e spazi riservati ai residenti in zone di rilevanza urbanistica). Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e di altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:
• sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
• sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
• sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione (a meno di 5 metri);
• sosta in corrispondenza di dosso o curva;
• sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
• sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
• sosta allo sbocco dei passi carrabili;
• sosta sul marciapiede;
• sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.
In tutti questi casi, quando sul veicolo è esposto il contrassegno disabili, non si ha il blocco o la rimozione del veicolo, ma in caso di grave intralcio o pericolo alla circolazione è consentito lo spostamento in un’area limitrofa sicura.